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A seguito dell’entrata in vigore del nuovo provvedimento in materia di indennizzo per i tempi di attesa al carico e scarico dei veicoli, registriamo la diffusione di interpretazioni discordanti da parte di committenti, caricatori e altri operatori della filiera. Queste letture, spesso strumentali, rischiano di svuotare la portata della norma e di vanificare la tutela voluta dal legislatore.
SNA CASARTIGIANI ritiene che:
• si tratta di una norma inderogabile a tutela della categoria degli autotrasportatori, tradizionalmente la parte debole del rapporto contrattuale;
• il legislatore ha voluto garantire un indennizzo per tutto il periodo di fermo del veicolo, includendo anche i tempi materiali di carico e scarico;
• non è possibile stipulare contratti che riducano o annullino tale diritto.

Del resto, se il caricatore potesse sospendere o rallentare le operazioni senza alcuna conseguenza, il costo del fermo continuerebbe a gravare unicamente sull’autotrasportatore, contraddicendo lo spirito stesso della norma.
Stante quanto sopra la nostra categoria, insieme alle altre organizzazioni del trasporto, ha richiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un chiarimento ufficiale, per porre fine al proliferare di interpretazioni divergenti.
Il nostro impegno, nello specifico, si muove su due direttrici:
1. Interlocuzione istituzionale costante, al fine di ottenere un’interpretazione autorevole e definitiva;
2. Tutela legale della categoria, valutando azioni concrete in caso di abusi o elusioni della norma.

In attesa di un intervento chiarificatore del MIT, ricordiamo che le richieste di indennizzo devono basarsi sui seguenti punti cardine della legge:
1. Inderogabilità – La norma è imperativa e non può essere modificata da patti contrattuali;

Tempi di carico/scarico inclusi – I tempi materiali delle operazioni rientrano nel conteggio della franchigia;
3. Franchigia di 90 minuti – Comprende tutti i tempi di inattività, dall’attesa iniziale al termine del carico/scarico. Anche eventuali sospensioni imputabili al caricatore restano a favore dell’autotrasportatore;
4. Indennizzo di €100/ora – Per ogni ora (o frazione) oltre la franchigia. L’importo è rivalutato annualmente;
5. Responsabilità solidale – Committente e caricatore rispondono entrambi del pagamento;
6. Prova del ritardo – L’orario di arrivo può essere certificato tramite tachigrafo intelligente di seconda generazione o sistemi di geolocalizzazione;
7. Richiesta e ingiunzione – In caso di mancato pagamento, l’indennizzo può essere richiesto giudizialmente tramite decreto ingiuntivo, con procedura semplificata;
SNA CASARTIGIANI invita tutte le imprese a non accettare accordi difformi da quanto previsto dalla normativa. Qualsiasi deroga rischia di compromettere l’efficacia della legge e di mantenere sulle spalle dell’autotrasportatore costi che, invece, devono essere equamente ripartiti lungo la filiera.

In allegato a questo articolo trovate una scheda di calcolo dell’indennizzo

Invitiamo chiunque desiderasse ricevere chiarimenti/assistenza in merito a quanto sopraesposto a contattare i nostri uffici al n. 0422 815 544.

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