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APPROVATO IL MODELLO UNICO DELLA CILA SUPERBONUS 110%. NOVITÀ E VANTAGGI

10 Ago 2021

Operativo dal 5 agosto il modello della CILA Superbonus 110%. Con il nuovo modulo unico e standard si dà piena attuazione alla semplificazione dei titoli edilizi richiesti per gli interventi che beneficiano della maxi-detrazione operata dal D.L. 77/2021, convertito: non è più richiesta l’attestazione dello stato legittimo dell’edificio. Nel modello è sufficiente indicare gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione oppure dichiarare che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.

Via libera alla CILA Superbonus 110%.
Il disco verde al nuovo modello è arrivato nel corso della Conferenza Unificata del 4 agosto 2021 ed è operativo dal 5 agosto, a seguito della pubblicazione sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio – Dipartimento della Funzione Pubblica.

Cosa cambia con il nuovo modello
Con il nuovo modulo si da piena attuazione alla semplificazione dei titoli edilizi richiesti per gli interventi ammissibili alla maxi-detrazione operata dal D.L. n. 77/2021, convertito nella legge n. 108/2021.
In particolare, dal 1° giugno 2021, con l’entrata in vigore del D.L. n. 77/2021, per gli interventi agevolati con il Superbonus non è più obbligatoria la verifica dello stato legittimo. L’eliminazione di tale attestazione permette ai tecnici di non dover più verificare la regolarità dei lavori effettuati dopo la realizzazione dell’immobile. Ciò permetterà di ridurre i tempi per l’avvio dei cantieri, in particolare nei condomini, e i costi per le pratiche edilizie.
Per effetto di tale semplificazione, infatti, nella CILA Superbonus sarà sufficiente attestare:
– che la costruzione dell’immobile oggetto dell’intervento è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967;
– il titolo edilizio che ha autorizzato la costruzione dell’immobile;
– il titolo che ha legittimato la costruzione dell’immobile.
Non ci sarà tuttavia nessun tipo di condono per eventuali abusi. Viene infatti espressamente previsto che rimane impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento.
Altra semplificazione che arriva con il nuovo modello riguarda gli elaborati progettuali. L’elaborato progettuale consiste nella mera descrizione, in forma sintetica, dell’intervento da realizzare. Solo se necessario per una più chiara e compiuta descrizione, il progettista potrà allegare elaborati grafici illustrativi.
Per gli interventi di edilizia libera di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 380/2001, e correlate norme statali e regionali, non deve essere presentato nessun elaborato progettuale: è sufficiente una sintetica descrizione dell’intervento inserita direttamente nel modello.
Ulteriore novità attiene all’attestazione dell’agibilità: ai sensi del nuovo comma 13-quinquies dell’articolo 119 del Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) per gli interventi di cui alla CILA Superbonus non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di agibilità di cui all’articolo 24 del D.P.R. n. 380/2001.
La presentazione della CILA Superbonus, tuttavia, non comporta il superamento dell’acquisizione di atti o autorizzazioni di enti sovraordinati rispetto alle Amministrazioni Comunali. Ad esempio, in caso di immobili assoggettati a vincolo ai sensi del D.Lgs n. 42/04 resta ferma la necessità di acquisire preventivamente l’autorizzazione dell’Ente competente qualora necessaria rispetto agli interventi in progetto, oppure per le opere di miglioramento sismico è necessario il deposito al Genio Civile di un progetto o relazione, a seconda delle Regioni.

Varianti
Ulteriore semplificazione che arriva con la CILA Superbonus riguarda le varianti. In caso di varianti in corso d’opera, infatti, la CILA Superbonus non deve essere annullata, ma le modifiche possono essere comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata.

Per quali lavori
Il nuovo modello deve essere utilizzato per tutti gli interventi ammissibili al Superbonus previsti dell’art. 119 del Decreto Rilancio, anche qualora riguardino le parti strutturali degli edifici o i prospetti.
Per espressa previsione normativa (comma 13-ter del predetto articolo 119), infatti, tali interventi sono considerati come manutenzione straordinaria.
La CILA Superbonus, invece, non può essere presentata per gli interventi che prevedono la demolizione e ricostruzione.

Cosa succede alle pratiche già presentate
Il nuovo modello deve essere utilizzato anche per gli interventi agevolati con il Superbonus in corso di esecuzione in forza di altri procedimenti edilizi presentati in data antecedente all’entrata in vigore del D.L. n. 77/2021.
In tal caso è possibile richiedere all’amministrazione comunale di tenere valida la documentazione progettuale già presente agli atti quali allegati alla CILA Superbonus.

Interventi edilizi non soggetti a Superbonus
Per i lavori che prevedono sia interventi edilizi ammessi al Superbonus, sia interventi edilizi non soggetti al Superbonus, oltre alla CILA Superbonus, è necessario presentare la pratica edilizia relativa agli interventi fuori dal Superbonus.

Distanze minime
Si ricorda che, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di conversione del D.L. 77/2021, per gli interventi ammissibili al Superbonus previsti dell’art. 119 del Decreto Rilancio e per gli interventi di cui all’art. 16-bis del TUIR, gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime riportate all’articolo 873 del Codice Civile.

Decadenza
Secondo quanto previsto dal comma 13-bis del predetto art. 119, la decadenza del beneficio fiscale può aversi esclusivamente nei seguenti casi:
– mancata presentazione della CILA;
– interventi realizzati in difformità dalla CILA;
– assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
– non corrispondenza al vero delle attestazioni previste dalla disciplina del Superbonus (articolo 119, comma 14).

Violazioni formali
Ai sensi del nuovo comma 5-bis, invece, le violazioni formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di controllo, non comportano la decadenza dall’agevolazione, limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata.
Se invece le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica solamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.

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